Giudice di Pace di Roma, sez. V, 25.05.2012, n. 48845
La eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Roma, avendo il ricorrente provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di cui alla Cartella oggetto di ricorso, è infondata. Ed invero, l’opponente avendo presentato ricorso in data antecedente all’avvenuto pagamento, ha inequivocabilmente dimostrato la volontà di far valere l’illegittimità del provvedimento impugnato; ed inoltre il pagamento avvenuto nelle more non importa acquiescenza, come dimostra il fatto che l’opponente ha continuato a coltivare il procedimento presentandosi all’udienza per insistere nell’accoglimento della propria istanza.
Giudice di Pace di Roma, sez. V, 25 maggio 2012, n. 48845