Giudice di pace di Roma, sez. VI, 30.04.2012 n. 40120
L’art. 201, comma 1 bis, del C.d.S. indica i casi in cui la contestazione immediata di un verbale non è necessaria e, tra questi, alla lettera d) è previsto espressamente l’accertamento della violazione in assenza di trasgressore e del proprietario del veicolo; il verbalizzante ha correttamente indicato come motivo della mancata contestazione immediata “assenza del trasgressore e del proprietario”; il verbale opposto è stato redatto con sistema informatico e pertanto, come ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione – sez. II civ. n. 22088 del 22.10.2007, l’art. 385 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che, in caso di contestazione non immediata dell’infrazione, il verbale redatto dall’organo accertatore rimanga agli atti d’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi venga inviato uno degli originali o copia autentica a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso venga notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o del comando predetti; con la conseguenza che il modulo prestampato, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, onde le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 30.04.2012 n. 40120