Contabilità in nero risultante da appunti personali dell’imprenditore
Comm. trib. prov. Rimini, sez. I – Sentenza n. 122/01/2012 depositata il 26/04/2012 – Pres. Ferrari Acciaioli O., e Rel. Casoli S.
L’acquisizione della contabilità in nero siccome risultante da appunti personali ed informali dell’imprenditore integra presunzione grave, precisa e concordante idonea a legittimare la ricostruzione analiticoinduttiva del reddito e del volume di affari d’impresa con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, dovendosi ricomprendere nel novero delle scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 e seguenti del c.c. ogni documento che annoti, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresenti la situazione patrimoniale dell’imprenditore e la situazione economica dell’attività da questi svolta.
Riferimenti: Art. 2709 e seg. c.c.; Cass. Sent. 1987/2006; Cass. Sent. 19598/2003; Cass. Sent. 25610/2006.