Giudice di pace di Roma, sez. V, 9.04.2012, n. 25541

La domanda dell’opponente è accoglibile per il motivo di censura eccepito, essendo stata accertata la prescrizione del credito ingiunto con la cartella esattoriale opposta, e decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative comminate.

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