Giudice di pace di Roma, sez. V, 9.04.2012, n. 25541
La domanda dell’opponente è accoglibile per il motivo di censura eccepito, essendo stata accertata la prescrizione del credito ingiunto con la cartella esattoriale opposta, e decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative comminate.