Giudice di Pace di Roma, sez. II, 21.03.2012, n. 9865
La domanda dell’opponente è accoglibile per il motivo di censura eccepito, essendo stata accertata la prescrizione del credito ingiunto con la cartella esattoriale opposta, e decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative comminate.