Giudice di Pace di Roma, sez. II, 6.03.2012, n. 21692

Per quanto riguarda l’invocata mancanza dell’elemento soggettivo, si osserva come il principio posto dall’art. 3 della L. 689/81 dell’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, come per esempio l’aver ricevuto un’assicurazione dall’Amministrazione competente (al rilascio dei permessi di accesso in ZTL, per esempio) sulla liceità dell’accesso durante il periodo della procedura di rinnovo del permesso. Niente di tutto questo è dato rilevare dalla situazione che riguarda l’uso del telefono cellulare durante la guida.


Giudice di Pace di Roma, sez. II, 6.03.2012, n. 21692

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