Giudice di pace di Roma, sez. II, 30.01.2012, n. 3205

In forza del principio che spetta all’opposto provare quanto affermato in materia di sanzioni amministrative e che la contestazione dell’infrazione è stata rilevata con apparecchiatura elettronica e non dal verbalizzante, si ritiene che detto accertamento non goda della fede privilegiata ex artt. 2699 e 2770 c.c. Pertanto poichè dai verbali impugnati non risulta che l’opposto abbia posto a disposizione dell’opponente la foto della avvenuta presunta infrazione, foto da conservare fino alla definizione dell’eventuale contenzioso (art. 3 del D.P.R. 250/1999), l’opposizione è fondata e quindi va accolta in quanto il Comune di Roma non ha provato quanto richiesto neppure in sede di causa.

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