Giudice di pace di Roma, sez. IV, 31.10.2011, n. 22343

Risultando per tabulas che le sanzioni iscritte a ruolo siano state notificate abbondantemente dopo il quinquennio di prescrizione di cui agli artt. 28, L. 689/81 e 209 C.d.S., senza che sia stato posto in essere alcun atto interruttivo ex art. 2943 c.c., l’opposizione è fondata e di conseguenza va annullata la cartella di pagamento opposta dichiarando l’insussistenza del diritto dell’Ente di riscossione di procedere in executivis nei confronti dell’istante, in quanto si è estinto il diritto di riscuotere le sanzioni pecuniarie presupposte.

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