Giudice di Pace di Roma, sez. II, 6.06.2011, n. 112223
Ai sensi dell’art. 18 L. 689/81 l’Autorità competente a ricevere il rapporto è tenuta a precisare, nel provvedimento con cui rigetta il ricorso, le ragioni per cui ritiene fondato l’accertamento e non fondate le ragioni del ricorrente, altrimenti incorrendo in un vizio insanabile del procedimento, che determina la nullità della successiva ordinanza-ingiunzione; l’obbligo di motivazione, pertanto, non può ritenersi soddisfatto mediante il solo riferimento al verbale di accertamento ed alla norma violata, quando la mera indicazione di essa non è sufficiente, come nel caso in esame, a soddisfare la natura e la portata della trasgressione, anche in considerazione delle eccezioni sollevate dall’opponente. L’obbligo di motivazione, in conclusione, può essere bensì assolto anche “per relationem”, mediante cioè espresso richiamo dell’atto di contestazione, ma quest’ultimo non deve essere stato seguito dall’allegazione, da parte dell’interessato, di elementi difensivi mediante scritti, documenti o audizione personale, dovendosi individuare il contenuto dell’obbligo di motivazione l’atto applicativo della sanzione amministrativa in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei propri diritti mediante l’opposizione.
Giudice di Pace di Roma, sez. 2, 6 giugno 2011, n. 112223