Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 5, 23.12.2010, n. 527
Sul difetto di giurisdizione il Collegio preliminarmente evidenzia come pur avendo, alcune delle cartelle di pagamento sottostanti il provvedimento opposto, ad oggetto crediti di origine contributiva, debba essere riconosciuta la competenza a decidere sullo specifico atto adottato alle Commissioni Tributarie, e ciò in primo luogo in quanto tale competenza è espressamente prevista dalla norma introdotta dall’art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, che ha modificato l’art. 19 del D. L.vo n. 546/92 inserendo, nella elencazione degli atti impugnabili, dopo la lettera e) altre due tipologie di atti, e precisamente; e) bis: l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR n. 602/73; e) ter: il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR n. 602/73. e ciò ha fatto in via assoluta e senza alcuna limitazione per materia. Va peraltro rilevato che lo strumento dell’ipoteca, cosi come utilizzato dal Concessionario e sottoposto al giudizio del collegio, è disciplinato nell’ambito di un articolato normativo di carattere squisitamente tributario. Infatti il DPR n. 602/73 titola: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” con ciò all’evidenza attraendo sotto la sfera della giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutti gli istituti in esso disciplinati, pur utilizzati per la riscossione di somme di natura diversa. Va poi preso atto che la materia dedotta all’attenzione delle Commissioni in tema di impugnazione del fermo amministrativo in nulla lede la competenza per materia appartenente ad altri Giudici, come nel caso della materia previdenziale, su tutti gli aspetti di legittimità e merito propri delle materie loro dedotte. Infatti il concessionario della riscossione, per tali materie, interviene in una fase avanzata del loro accertamento e nel momento in cui queste assurgono, o sarebbero dovute assurgere, allo stato di credito definitivo per l’Amministrazione o l’Ente titolare, e solo per la loro riscossione e con strumenti mutuati dalla procedura tributaria. Ben può quindi inserirsi in tale ultima fase, e per le questioni puramente attinenti all’utilizzo dello strumento di riscossione mutuato dal diritto tributario, ovvero l’ipoteca, la Competenza del Giudice Tributario. Nel merito, La norma dell’art. 77 del DPR n. 602/73, norma utilizzata dall’Agente per la Riscossione per l’iscrizione ipotecaria in discussione, trova collocazione nella sezione IV del decreto, rubricata “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”. E’ dunque di tutta evidenza che lo strumento dell’iscrizione ipotecaria, sia che ad esso si intenda attribuire natura di misura cautelare o di misura esecutiva, esplica i suoi effetti e trova possibilità di attuazione unicamente nell’ambito del procedimento espropriativo immobiliare e nella misura in cui questo possa essere esperito. Ciò posto occorre richiamare l’attenzione sulla norma contenuta nel precedente articolo 76, rubricato “Espropriazione Immobiliare”, che testualmente recita: “Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro.”. L’apposizione di un limite quantitativo del credito da superare, per poter ricorrere a tale tipo di esecuzione risponde, all’evidenza, a principi di logicità e ragionevolezza tesi ad evitare una sproporzione tra entità del diritto tutelato e danno patrimoniale arrecato al debitore. E ciò atteso che l’Agente per la riscossione, per i crediti di entità minore, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla norma, ed in particolare l’esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi. E’ poi evidente che, in assenza delle condizioni necessarie per poter procedere all’esecuzione immobiliare, non possano trovare applicazione tutti gli istituti accessori a tale azione esecutiva, primo tra i quali appunto l’iscrizione ipotecaria. Non si ravvisa quindi il motivo dell’iscrizione ipotecaria in assenza della possibilità di procedere alla vendita dell’immobile. Va sul punto evidenziato come tale indirizzo sia stato prima sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e poi normativamente recepito con disposizione, detenuta nell’art. 3, comma 2 ter, della Legge n. 73/2010. A tale disposizione non può essere ascritta alcuna valenza innovativa essendo diretta unicamente ad introdurre nel sistema delle norme il principio consolidatosi sull’ampia giurisprudenza di merito e legittimità di ogni stato e grado ed all’evidente fine di rendere chiara anche all’Agente della Riscossione, ed al di là di ogni possibile valutazione interpretativa, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a tale limite. Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato si palesa adottato in assenza dei necessari presupposti di diritto. Ancora non vi è dubbio che lo strumento dell’ipoteca legale appartenga, nel sistema tributario, alla più ampia procedura della riscossione coattiva disciplinata dagli articoli 45 e seguenti del D.P.R. n. 602/73, ed in particolare acceda, nell’ambito di tale più ampio procedimento, allo strumento dell’espropriazione forzata governata dal capo II del Titolo Secondo del citato decreto. Quale condizione preliminare, da ritenere necessaria, per l’avvio dell’espropriazione, l’articolo 50 del decreto richiede: 1. l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella; 2. l’avvio della procedura espropriati va entro un anno da tale notifica pena la rinnovazione della richiesta di pagamento mediante apposita intimazione. Tali condizioni deve ritenersi siano applicabili a tutti gli strumenti che appartengono alla procedura espropriativa in senso lato, e quindi anche alle eventuali misure cautelari del fermo amministrativo e dell’ipoteca giudiziale, ove si ritenga di attribuire a tali strumenti tale natura. Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto, e la resistente documentato le notifiche delle cartelle di pagamento poste in esecuzione, pur corrette sulla base delle prove documentali prodotte dal Concessionario, sono state effettuate oltre l’anno antecedente all’adozione del provvedimento impugnato. Anche sotto tale profilo, quindi, il provvedimento va ritenuto illegittimo.