L’esecuzione forzata e i beni del debitore
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, quindi non soltanto nel caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Infatti, il dimezzamento dei termini di comparizione è un effetto legale della proposizione dell’opposizione e non dipende affatto dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c. Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. (Fonte: Massimario.it – 33/2010. Cfr. nota di Adriana Capozzoli, nota di Paolo Maresca e nota su Altalex Mese – Schede di Giurisprudenza) – Cassazione Civile S.U. 9 settembre 2010 n. 19246