Procedimento civile – fatto non contestato – esplicita o implicita ammissione della controparte
Affinchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorchè non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (sentenza 27/5/2009 n. 12214). Peraltro, non sussistendo per la parte un onere di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l’effetto di prova (sentenza 16/6/2006 n. 13958). Inoltre i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” – e quindi possono essere posti a fondamento della decisione – quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza (sentenza 14/3/1996 n. 5488). – Cassazione Civile Sez. II 29 aprile 2010 n. 10285