Cassazione civile, sez. trib., 21.12.2009, n. 26851

In tema di Iva, qualora la società capofila, di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate, l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata.


Fonti Normative

DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19

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