Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 7 – Sent. n. 192/7/2009 – dep. il 1/12/2009

In tema di INVIM con riguardo al trasferimento di un’area con sovrastante fabbricato, anche non ultimato, l’imponibile del tributo deve essere determinato sulla base del criterio fissato dal sesto comma dell’art. 6 del D. P. R. 26 settembre 1972 n. 643, con il separato computo dell’incremento del suolo e di quello della costruzione senza tener conto dell’incremento di valore verificatosi tra l’inizio e l’ultimazione della stessa.
È illegittimo, quindi, l’avviso di liquidazione che ha calcolato l’incremento imponibile ai fini dell’INVIM detraendo dal valore venale del bene al momento del trasferimento, il valore iniziale dell’area, secondo i criteri fissati dal primo e secondo comma del citato articolo.

Riferimenti normativi: DPR n. 643/1972, art. 6, commi 1, 2, 6.

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