Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 4 – Sent. n. 207/4/2009 – dep. il 17/11/2009

La TARSU ha natura tributaria, per cui vale il principio di non retroattività del prelievo fiscale sancito per ultimo dalla legge n. 212/2000.

Pertanto l’operato del Comune che ha imputato costi e fatture spesate nell’anno in contestazione, ma datate a dicembre dell’anno precedente, e che emette una cartella esattoriale in tal senso è da , con la conseguenza dell’annullamento della cartella di pagamento relativo.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000; D. Lgs n. 507/1993, da art. 59 a 81; D. Lgs n. 22/1997, art. 49; D. Lgs n. 152/2006, art. 238.

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