Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 21 – Sent. n. 184/21/2009 – dep. il 20/10/2009
L’abitualità dell’esercizio di una professione non può da sola essere sufficiente ad individuare il presupposto dell’IRAP se non risulta autonomamente organizzata, sicché non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con l’ASL, che non abbia corrisposto compensi a terzi ed utilizzi limitati beni strumentali e capitali.
Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, artt. 2 e 3.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. nn. 3674, 4989 del 2009, n. 29146/2008