Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 20 – Sent. n. 107/20/2009 – dep. il 23/7/2009
Ai fini della legittimità della pretesa imposizione IRAP l’onere della prova incombe sull’ufficio in base al principio generale stabilito dall’art. 1697 c.c., secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa l’onere di darne giustificazione.
La conseguenza è che l’ufficio non può limitarsi ad astratti elementi indiziari, eventualmente facendo riferimento ad una generica inversione della prova, ma deve indicare elementi utili per dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva.
Riferimenti normativi: art. 1697 c.c.