Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 7 – Sent. n. 90/7/2009 – dep. il 25/6/2009
Deve ritenersi soggetto ad IRAP il professionista che, pur in assenza di personale alle sue dirette dipendenze, utilizzi altri professionisti attribuendo loro lo svolgimento di lavori per suo conto, dovendosi, in tal caso, ravvisare l’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa.
Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, art. 2.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001; Cass. n. 8834/2009.