Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 1 – Sent. n. 255/1/2009 – dep. il 14/5/2009
Non vi è dubbio che attività commerciali nascoste possono essere regolate attraverso assegni intestati a soggetti terzi conniventi, ma perché ciò possa costituire un’inversione dell’onere della prova, vale a dire imporre all’intestatario la giustificazione del movimento bancario, occorre che l’Amministrazione, quanto meno, individui un imprenditore e svolga nei suoi confronti le usuali richieste d’informazioni, ricevendone riscontri positivi, per esempio una transazione commerciale effettivamente intrattenuta dal soggetto destinatario dell’accertamento.
Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 32 e art. 39, comma 1; DPR n. 633/1972, art. 51.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14847/2008; CTR di Roma n. 377/1/2008.