Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 20 – Sent. n. 86/20/2009 – dep. il 11/5/2009
L’istanza presentata dal contribuente di accertamento con adesione sospende il termine per presentare il ricorso in 150 giorni dalla data di notificazione dell’atto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 218/1997. L’onere della prova circa l’esistenza di fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell’inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all’amministrazione finanziaria, ma al contribuente che ne invoca la deducibilità.
Riferimenti normativi: D. Lgs n. 218/1997, art. 6, comma 2; DPR 633/1972, art. 60, comma 1; DPR n. 602/1972, art. 15, primo comma.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19003/2005, 11514 e 16918/2001, 13181/2000