Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 4 – Sent. n. 70/4/2009 – dep. il 23/4/2009

La congruenza sostanziale delle scritture contabili si deve rifare alla regola che ispira chiunque svolga un’attività economica che è quella della massimizzazione del profitto.
Pertanto, la presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una diversa giustificazione razionale è legittimo l’accertamento dell’ufficio.
È legittimo l’accertamento dell’ufficio, per quanto riguarda i presupposti di diritto, quando si rileva una incongruità tra i corrispettivi dichiarati ed il numero dei coperti serviti come ricavati, attraverso un’inferenza pienamente condivisibile, della quantità di tovaglioli portati in lavanderia.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, 1 comma; D. L. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1993, art. 62 sexies.

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