Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 21 – Sent. n. 49/21/2009 – dep. il 2/3/2009
La dichiarazione dei redditi non ha carattere confessorio, ma rappresenta solo un momento del procedimento d’accertamento e riscossione dell’imposta sul reddito e, come tale, non costituisce la fonte dell’obbligazione tributaria, né è produttiva di alcun obbligo fiscale che non sussistesse in precedenza, sicché è consentito al contribuente di rettificare la propria dichiarazione in presenza di qualsiasi errore, non solo di fatto ma anche di diritto, e di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt. 1, 2; DPR n. 322/1998, artt. 1, 3, 5, 7.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16748/2008, n. 4390/2005.