Comm. Trib. Reg. del Lazio – Sez. n. 12 – Sent. n. 41/12/2009 – dep. il 24/2/2009
La revoca del credito d’imposta ex L. n. 388/2000 sulla base della mancata comunicazione agli organi competenti del nominativo del responsabile di prevenzione e protezione non può considerarsi una mera formalità, costituendo, invece, elemento essenziale per l’attuazione della norma.
Ne consegue che il recupero da parte dell’amministrazione finanziaria del credito d’imposta utilizzato dall’impresa in compensazione dei versamenti dovuti è legittima.
Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 7; D. Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996.
Riferimenti giurisprudenziali: caa n. 703/2007, n. 7445/2003.