Tribunale Bari sez. II, 15/01/2009, n. 73
Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, l. 31 luglio 1997 n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al CO.RE.COM. competente per territorio, sono quelle concernenti l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica e quelle nelle quali si controverta sull’esistenza di tale contratto. Pertanto, la domanda avente ad oggetto una controversia riguardante la spettanza del corrispettivo richiesto dalla società Telecom per il servizio internet offerto all’utente nel corso del rapporto contrattuale fra le parti, va dichiarata improponibile laddove non preceduta dal suddetto tentativo di conciliazione, che costituendo una “condizione” dell’azione – disponendo l’anzidetta norma l’improponibilità e non già l’improseguibilità della domanda – comporta l’impossibilità di disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione della procedura conciliativa. L’incertezza degli orientamenti giurisprudenziali giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.