Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. 7, 06.06.2007, n. 174
Sul punto deve rilevarsi che se è ipotizzabile un effetto sanante ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell’atto anche per tale atto impositivo non avente natura processuale estendendo allo stesso il complesso delle regole della notificazione degli atti aventi natura processuale, è però necessario ai fini della operatività del predetto effetto sanante di raggiungimento dello scopo che la notificazione presenti irregolarità e/o anomalie e/o mancanza di qualche elemento concorrente alla perfetta formazione della relata di notificazione. Cosicché l’effetto sanante del raggiungimento dello scopo dell’ atto comporta il superamento e la sanatoria della irregolare notificazione, pur avvenuta. Al contrario non può ritenersi sanabile ex art. 156 c. p.c. una notificazione la cui relata, sia sull’originale che sulla copia notificata dell’atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica, pubblico Ufficiale ed Organo preposto a tale adempimento. Invero sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell’Organo preposto alla notificazione, l’Ufficiale Giudiziario, costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi, una notificazione di atto. In difetto di tali elementi, minimi essenziali, non viene neppure ad esistenza né una relata di notifica né una notificazione. La inesistenza della notificazione esclude che possa ipotizzarsi ogni e qualsivoglia sanatoria della stessa.