Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 20, 25.11.2005, n. 180
La ratio della normativa TOSAP è quella di far pagare una somma di denaro per l’occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio, indipendentemente quindi dall’utilizzazione dell’impianto a scopo pubblicitario. Sono pertanto tenuti a pagare la TOSAP “tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o aree o spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio. A norma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 507/1993 soggetto passivo dell’imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Per quanto riguarda le dimensioni dell’impianto si osserva che la tassa non colpisce la maggiore o minore superficie del cartellone in funzione della destinazione di esso (a ciò provvede la tassa sulle insegne o l’imposta sulla pubblicità), ma colpisce l’occupazione del suolo proporzionata al perimetro della faccia (o della eventuale somma delle facce data l’inclinazione del tabellone) prospiciente la superficie terrestre ed in proporzione ad essa (Cassazione, sentenza n. 8827 del 9 ottobre 1996).Per quanto riguarda la sanzione per omessa denuncia, si osserva che il comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 507/93 non esclude l’applicazione della sanzione per omessa denuncia anche in ipotesi di occupazione temporanea. Infatti, se è vero che, ai sensi della richiamata disposizione “per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa …” è altresì vero che il mancato pagamento della tassa equivalga a mancata presentazione della denuncia, sanzionabile a norma dell’articolo 23 del menzionato decreto.