Cassazione civile, sez. I, 28.11.2003, n. 18207
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617, c.p.c.), qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora; ciascuno di detti rimedi è soggetto al regime suo proprio e, pertanto, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, il giudice del merito è tenuto a verificare se l’opposizione sia ammissibile, in quanto proposta nel termine perentorio di cinque giorni, stabilito a pena di decadenza e la cui violazione è rilevabile d’ufficio. (Fattispecie relativa a violazione commessa nella vigenza della legge n. 122 del 1989).