Cassazione civile, sez. I, 06.06.2003, n. 9087
In tema di opposizione a cartelle esattoriali emesse per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale, adito con opposizione con la quale di lamenti la mancanza di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, e si deducano, in particolare, un vizio attinente la omessa notifica della cartella esattoriale, o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento; ciò in quanto il mezzo di impugnazione di una pronuncia di primo grado sull’opposizione all’esecuzione è l’appello, che dà accesso al secondo grado del giudizio di merito. In materia di opposizione a cartelle esattoriali emesse per le sanzioni di tale specie, è invece esperibile l’impugnazione con ricorso per cassazione: a) a norma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, quando sia stata proposta opposizione ai sensi di tale legge nei casi in cui la cartella, previamente iscritta a ruolo, sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, e l’interessato “recuperi” così l’esercizio del mezzo di tutela previsto nei confronti degli atti sanzionatori (qualora, ad esempio, l’opponente contesti il contenuto del verbale da lui conosciuto per la prima volta al momento di notificazione della cartella); b) ai sensi degli art. 111 cost. e 618, ultimo comma, c.p.c., quando sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c., nei casi in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.