Cassazione civile, sez. un., 13.07.2000, n. 489
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì in toto il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all’art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689), anche quanto alle impugnazioni proponibili (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.lg. 26 gennaio 1999 n. 46, il cui art. 29, come rilevato dalla S.C., ha previsto, per le entrate non tributarie, che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).